Enrico Giubertoni - Targeted Digital Strategies

Shadow AI: la ricerca interna che non si ha voglia di commissionare

Shadow AI: la ricerca interna che non si ha voglia di commissionare

Temi Chiave

Un dipendente europeo su tre usa già l’intelligenza artificiale per lavorare, e l’articolo di legge che obbligherebbe la tua azienda a sapere chi lo sta facendo diventa esigibile a dicembre 2027.

La sanzione che colpisce la tua azienda se qualcuno di loro sbaglia, invece, è esigibile da questo mese.

Prima arriva la responsabilità, la visibilità arriva sedici mesi dopo, e in mezzo c’è il fenomeno di cui parla questo articolo.

Shadow AI: che cos’è

Shadow AI (letteralmente «AI ombra») è l’uso di strumenti di intelligenza artificiale dentro un’impresa senza che l’impresa li abbia scelti, autorizzati o censiti.

Il dipendente entra nella versione gratuita di uno dei servizi che tutti conoscono, incolla il testo su cui sta lavorando e chiede una riscrittura.

Nessuno gli ha detto di farlo. Nessuno sa che lo sta facendo.

Il nome fa pensare a qualcosa di clandestino, e questo è il primo equivoco da smontare: quasi sempre non c’è nessuna intenzione di aggirare l’azienda.

C’è una persona che ha un lavoro ripetitivo da chiudere entro sera.

Il numero da cui partire, e quello che questo numero non dice

Il Centro comune di ricerca della Commissione europea (JRC, il servizio scientifico interno della Commissione) ha pubblicato nel 2025 l’indagine AIM-WORK: 70.316 lavoratori fra i 16 e i 65 anni, in tutti e 27 gli Stati membri, rilevazione 2024-2025. È la fotografia più ampia che esista oggi in Europa, e viene da un’istituzione che non ha niente da vendere.

Che cosa dice:

  • il 30% dei lavoratori europei usa già l’intelligenza artificiale per il proprio lavoro;
  • circa il 20% la usa almeno una volta a settimana;
  • l’uso più frequente è la scrittura, con il 65% di tutti gli usi dichiarati;
  • seguono traduzione (59%), analisi dei dati e discussione di idee (38%), trascrizione (28%), generazione di immagini (27%);
  • i paesi con l’uso più alto sono Danimarca, Belgio, Paesi Bassi, Finlandia, Austria.

Ora la parte onesta, che vale quanto il dato.

Quell’indagine misura quanti usano l’AI al lavoro, non quanti la usano senza autorizzazione.

La scomposizione fra iniziativa personale e decisione aziendale non è in quella pubblicazione, e chiunque te la fornisca con due decimali te la sta vendendo insieme a qualcos’altro.

Perciò il dato si usa per quello che è, e la domanda che apre resta retorica: se il 65% degli usi è scrittura, cioè esattamente il gesto di incollare un testo aziendale dentro una finestra, quanti di quei gesti avvengono dentro uno strumento che la tua azienda ha scelto?

Primo equivoco da correggere: la legge c’è già

Si legge spesso che il fenomeno riguarda «le imprese dove l’AI Act non si applica ancora». Non è così, e chi lo scrive parte da un errore di calendario.

L’AI Act (il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, Reg. UE 2024/1689) è in vigore dal 1° agosto 2024 e si applica per gradi:

Blocco di norme Si applica da
Capi I e II (disposizioni generali e pratiche vietate) 2 febbraio 2025
Modelli di intelligenza artificiale per usi generali 2 agosto 2025
Applicazione generale del Regolamento, compreso l’art. 50 sulla trasparenza 2 agosto 2026
Obblighi sui sistemi ad alto rischio dell’Allegato III (fra cui la selezione del personale) 2 dicembre 2027
Obblighi sui sistemi ad alto rischio dell’Allegato I 2 agosto 2028

Le ultime due righe erano più vicine fino a poche settimane fa. Le ha spostate il Regolamento (UE) 2026/1744 dell’8 luglio 2026, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 24 luglio ed entrato in vigore il 27 luglio 2026.

Quindi la frase corretta non è «l’AI Act non si applica ancora». È: la legge è in vigore da due anni, l’impresa non ha ancora fatto nulla, e la scadenza che l’avrebbe costretta a muoversi è appena stata allontanata.

Secondo equivoco: lo shadow AI non viola l’AI Act però ne ha implicazioni così come per il GDPR

Questo va detto con precisione, perché è il punto su cui un lettore competente demolirebbe qualsiasi articolo allarmista. Nel testo consolidato dell’AI Act la parola «shadow» compare zero volte. Non esiste una norma dedicata, non esiste un divieto, non esiste nemmeno una riga che scoraggi la pratica.

Lo shadow AI non è una violazione dell’AI Act, ma a una lettura più approfondita si determina che è qualcosa di più scomodo: un’esposizione già esigibile oggi su una pratica che nessuna norma ti obbliga a censire.

L’esposizione si legge in tre pezzi distinti, e vale la pena tenerli separati perché hanno tre calendari diversi.

  1. Articolo 50, trasparenza. Si applica dal 2 agosto 2026 e ricade direttamente su chi usa il sistema, non su chi lo fornisce. Chi impiega un sistema che genera o manipola immagini, audio o video che sembrano autentici (i cosiddetti deep fake) deve dichiarare che quel contenuto è stato generato o manipolato artificialmente. Lo stesso obbligo vale per i testi pubblicati allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. La sanzione arriva fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo.
  2. GDPR (il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, Reg. UE 2016/679). Nessun rinvio, nessuna gradualità: si applica oggi, e si applica al dato personale che finisce dentro un prompt.
  3. Articoli 26 e 27, cioè i doveri dell’impresa che impiega un sistema ad alto rischio. Rinviati al 2 dicembre 2027, e materialmente ineseguibili se non sai che cosa gira dentro casa tua.

Qui sta l’inversione che regge tutto il ragionamento. Il dipendente che pubblica oggi un contenuto generato senza dichiararlo espone l’azienda a una sanzione già esigibile, mentre l’obbligo di sapere che lo stia facendo arriva a dicembre 2027. Prima la responsabilità, poi la visibilità. Un ordine che nessuno avrebbe progettato di proposito.

Terzo equivoco: l’audit manca anche perché la legge non lo chiede

Chi lavora sul fenomeno arriva presto alla stessa diagnosi: manca l’audit, cioè manca la mappa di che cosa gira davvero dentro l’organizzazione. La diagnosi è esatta. La ragione, di solito, viene raccontata male.

Non è soltanto timidezza dell’impresa. Nel testo dell’AI Act la parola «inventario» non compare mai, e nessuna norma impone un censimento generale dei sistemi di AI in uso. La registrazione nella banca dati europea prevista dall’articolo 49 è a carico dei fornitori; chi usa registra soltanto se è una pubblica amministrazione. L’inventario, insomma, è il presupposto di fatto degli articoli 26 e 27, non un obbligo autonomo che qualcuno possa contestarti oggi.

C’è di più, e riguarda proprio il terreno su cui lo shadow AI cresce. L’articolo 4 è l’unica norma del Regolamento che parla della competenza delle persone in materia di intelligenza artificiale, ed è stato riscritto: dove prima si chiedeva di «garantire un livello sufficiente», ora si chiede di «adottare misure per sostenere lo sviluppo» di quella competenza, con una precisazione aggiunta che esclude l’obbligo di garantire un livello specifico per il singolo individuo. Nell’elenco degli obblighi sanzionati dall’articolo 99, paragrafo 4, l’articolo 4 non compare.

Traduciamolo in una riga: l’unico articolo che parla della competenza del personale, cioè esattamente il terreno dello shadow AI, non ha sanzione ed è appena stato ammorbidito.

Detta così, la tesi diventa più forte e non più debole. Il problema non è che l’impresa stia violando qualcosa. Il problema è che nessuno le sta chiedendo di guardare, e quindi non guarda.

La zona grigia, dichiarata invece che nascosta

Esiste un punto in cui i giuristi non sono d’accordo, e nasconderlo per rendere l’articolo più drammatico sarebbe disonesto.

L’articolo 3, paragrafo 4 definisce «deployer» chi impiega un sistema di AI sotto la propria autorità (in italiano piano: chi lo usa, in contrapposizione a chi lo costruisce), escludendo l’uso personale non professionale. Se l’impresa si limita a tollerare che un dipendente usi un servizio gratuito dal browser con un account personale, si può sostenere che quell’«autorità» non ci sia, e quindi che l’impresa non sia il soggetto obbligato. La dottrina è divisa, non c’è ancora giurisprudenza, non c’è una linea guida della Commissione.

I giuristi litigheranno ancora a lungo su questo. Mentre litigano, il tuo team sta già incollando dati nel prompt.

Shadow AI: Perché i dipendenti lo fanno, in cinque passaggi

Quando una persona è spinta a fare una cosa del genere, sotto c’è quasi sempre il residuo di un problema che nessuno ha risolto. La sequenza è questa, e ogni passaggio produce il successivo.

  1. Chi spinge l’innovazione ha iniziato prima della legge. In ogni azienda ci sono persone che sperimentano per indole. Hanno cominciato nel 2023, quando i primi strumenti conversazionali erano pubblici da pochi mesi e l’AI Act non esisteva ancora, perché sarebbe entrato in vigore soltanto il 1° agosto 2024. Non stavano aggirando una regola: la regola non c’era.
  2. I dipendenti sono più avanti dell’impresa. Non più capaci: più veloci, perché una persona cambia strumento in un pomeriggio e un’organizzazione impiega un anno.
  3. L’impresa adotta l’AI come strumento tecnologico e non come strumento metodologico. Compra la licenza, la distribuisce, annuncia il progetto. Nessuno riprogetta il modo di lavorare, quindi lo strumento arriva sopra un processo che è rimasto identico.
  4. Di conseguenza l’AI viene imposta, e chi la riceve la vive come un adempimento in più e peggio ancora non legato ai suoi bisogni.
  5. Quando le esigenze di chi lavora non vengono ascoltate, quelle persone si costruiscono da sole la soluzione per rendere automatico il lavoro ripetitivo. È il punto in cui nasce lo shadow AI.

Da qui discende la tesi, e qui il fenomeno cambia di segno: lo shadow AI non è la causa, è il sintomo di un’impresa i cui dipendenti sono stati più innovativi delle sue strutture decisionali.

La tensione da tenere in piedi, non da appianare

A questo punto sembra di dire due cose in conflitto. Lo shadow AI è un fenomeno negativo, perché come ogni pratica fai da te produce esposizione. E allo stesso tempo è il segnale migliore che l’azienda abbia a disposizione.

Sono vere entrambe, e la contraddizione è solo apparente:

  • la pratica produce esposizione, e va governata;
  • il segnale che la genera è la migliore ricerca interna sui processi che l’azienda abbia mai avuto, e non l’ha pagata nessuno.

Ogni volta che una persona automatizza un pezzo del proprio lavoro, sta indicando con precisione chirurgica dove il processo aziendale perde tempo. È una mappa delle inefficienze compilata da chi le subisce ogni giorno.

Chi reagisce punendo la pratica e buttando via il segnale perde due volte: resta l’esposizione, perché il fenomeno si sposta e non sparisce, e sparisce l’informazione. È la Strategic Blindness nella sua forma più costosa, cioè la cecità di chi ha i dati sotto gli occhi e non ha le lenti per leggerli.

I rischi reali, misurati e non gonfiati

Questa è la parte in cui la maggior parte degli articoli sul tema esagera, e l’esagerazione si paga: basta un’imprecisione tecnica perché il lettore competente smetta di credere anche alle cose vere. Perciò qui ogni rischio porta accanto il meccanismo con cui si realizza e la norma che lo tocca.

Rischio Il meccanismo, detto con precisione Norma e calendario
Perdita del segreto commerciale Un segreto perde la sua tutela giuridica nel momento in cui smette di essere segreto, cioè quando lo comunichi a un terzo senza un vincolo di riservatezza. Non serve che qualcuno lo rubi: basta averlo detto Direttiva (UE) 2016/943 e Codice della proprietà industriale. Si applica oggi
Dati personali fuori dal perimetro Nomi di clienti, valutazioni sui dipendenti, dati di contatto incollati in un servizio scelto da nessuno, senza base giuridica e senza contratto di trattamento GDPR. Si applica oggi
Contenuti generati e non dichiarati Un’immagine, un audio o un testo pubblicato senza dire che è stato generato o manipolato artificialmente. È l’unico obbligo dell’AI Act che colpisce oggi un’azienda ordinaria a causa dello shadow AI AI Act art. 50, dal 2 agosto 2026. Fino a 15 milioni o 3% del fatturato mondiale
Decisioni automatizzate sulle persone Uno screening di candidature fatto con uno strumento personale produce effetti sulle persone senza controllo e senza tracciabilità GDPR art. 22 e diritto antidiscriminatorio nazionale: oggi. AI Act, Allegato III: dal 2 dicembre 2027
Riemersione di contenuti dall’addestramento Non funziona come si racconta di solito: il tuo prompt non ricompare nella chat di uno sconosciuto. Il rischio documentato in letteratura è che contenuti usati per l’addestramento possano essere estratti dal modello in condizioni particolari. È più raro e più tecnico, e va detto con questa misura Nessuna norma dedicata. È un rischio tecnico, non un illecito

Due precisazioni che di solito mancano.

Sui servizi gratuiti. Molte versioni gratuite usano per impostazione predefinita le conversazioni per addestrare i propri modelli, ma non è una legge di natura: dipende dal fornitore e dalle impostazioni scelte, e cambia nel tempo. Verifica le condizioni correnti del servizio che le tue persone stanno usando davvero, non quelle che ricordi di aver letto l’anno scorso.

Sul blocco della rete. Bloccare i domini sulla rete interna non riduce il fenomeno: lo sposta sul telefono personale, dove nessun registro aziendale lo vede. Da un telefonino privato si fa tutto. Un’azienda che blocca e si dichiara tranquilla non ha risolto il problema, ha solo smesso di misurarlo.

Che cosa si fa, in ordine

Il rimedio non è la circolare che vieta. La sequenza è questa.

  1. Mappa quello che già succede, prima di normarlo. Chiedi alle persone quali compiti hanno automatizzato e con che cosa. Se ottieni silenzio, hai già la prima risposta sul clima interno.
  2. Leggi quella mappa come ricerca sui processi, non come elenco di infrazioni. Ogni riga indica un punto in cui il lavoro perde tempo.
  3. Progetta il metodo insieme a chi lavora, e poi dotalo degli strumenti. L’ordine conta: prima il metodo, poi la tecnologia, perché la sequenza inversa è esattamente ciò che ha prodotto il fenomeno.
  4. Governa l’esposizione con le regole che esistono oggi, cioè trasparenza sui contenuti pubblicati e trattamento dei dati personali, senza aspettare dicembre 2027.

Un chiarimento necessario, perché su questo punto è facile capire il contrario di quello che sto scrivendo. Il bottom-up è il segnale, non il modello di governo. Se il fenomeno resta dal basso e nessuno lo raccoglie, produce esposizione e basta. Il compito della direzione è raccogliere quel segnale e costruirci sopra il metodo, invece di imporne uno che nessuno ha chiesto.

Torniamo per un momento all’immagine con cui descrivo il mio mestiere. Un acquedotto in superficie funziona: l’acqua arriva, nessuno si lamenta, ogni indicatore sembra a posto. Poi a fine anno manca il 40% dell’acqua, e mancava da sempre nelle giunzioni sotterranee che nessuno guardava. Lo shadow AI è una di quelle giunzioni, con una differenza che vale la pena approfondire: qui l’acqua che si disperde ti sta anche dicendo dove passa il tubo.

Se questo è il tuo caso

Se dentro la tua azienda non è ancora partito un lavoro serio di integrazione dell’intelligenza artificiale, sappi che le tue persone lo stanno già facendo per conto loro, e che averlo bloccato in rete non cambia il quadro.

Scrivimi in un messaggio diretto su LinkedIn e raccontami quali sono le tue priorità e dove senti il ritardo: decodifichiamo insieme il segnale che il tuo team ti sta già mandando. Se non è il momento giusto, va benissimo così e ci fermiamo qui.

Enrico Giubertoni, Performance Systems Architect™


Fonti

  • Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), testo consolidato: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj
  • Regolamento (UE) 2026/1744 dell’8 luglio 2026: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj
  • Gonzalez-Vazquez, I., Mariscal-de-Gante, A., Hemmert, G., Digital monitoring, algorithmic management and the platformisation of work in the EU: Data from the AIM-WORK survey, European Commission, Seville, 2025, JRC144330
  • Comunicato JRC sui risultati AIM-WORK: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/impact-digitalisation-30-eu-workers-use-ai-2025-10-21_en
  • Deposito delle pubblicazioni JRC: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC143072
Immagine di Enrico Giubertoni

Enrico Giubertoni

Consulente | Formatore | Autore | Speaker

Specialista in AI applicata al Marketing Digitale e autore di numerosi libri sulla strategia d'impresa, Enrico Giubertoni affianca i ruoli decisionali e i team nell'integrare l'intelligenza artificiale all'interno di modelli e tecniche di marketing avanzate, al fine di generare un vantaggio competitivo e consolidare la leadership sul pubblico di riferimento.

Dopo un solido percorso in contesti aziendali, nel 2009 fonda EnricoGiubertoni.com – Targeted Digital Strategies. Attraverso metodologie proprietarie, supporta i ruoli decisionali e i team nel definire strategie digitali ad alte prestazioni e nel tradurle in modelli organizzativi efficaci per raggiungere e fidelizzare i target di riferimento.

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